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	<title>wp_10378221 &#8211; BCP Legge</title>
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	<description>Studio Legale Buono, Calia &#38; Prosperi</description>
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		<title>Non sopporto più mia moglie&#8230;Vi prego, portatemi in carcere! Imputato assolto dall&#8217;accusa di evasione domiciliare</title>
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		<pubDate>Wed, 09 Oct 2019 09:14:41 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Gli é però costata una condanna dalla Corte di Appello di Messina alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di evasione. L&#8217;imputato ha ricorso in cassazione deducendo l&#8217;insussistenza del reato, non avendo in realtà mai voluto sottrarsi al controllo dell&#8217;Autorità, essendosi la condotta concretizzata nell&#8217;avere, dopo un litigio con la moglie, telefonato [&#8230;]]]></description>
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<p class="wp-block-paragraph">Gli é però costata una condanna dalla Corte di Appello di Messina alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di evasione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;imputato ha ricorso in cassazione deducendo l&#8217;insussistenza del reato, non avendo in realtà mai voluto sottrarsi al controllo dell&#8217;Autorità, essendosi la condotta concretizzata nell&#8217;avere, dopo un litigio con la moglie, telefonato ai Carabinieri informandoli della maturata decisione di volere andare in carcere.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il ricorso non poteva che essere accolto. Con la sentenza n. 1232/2015 la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto infatti corretto il rilievo difensivo secondo cui la <em>ratio</em> che sorregge la norma di cui all&#8217;art. 385 cod. pen. (Evasione) consiste nell&#8217;obbligo imposto alla persona sottoposta alla misura detentiva domiciliare di rimanere nel luogo indicato e non allontanarsene senza autorizzazione, perché ritenuto idoneo da un lato a soddisfare le esigenze cautelari e dall&#8217;altro a consentire agevolmente i prescritti controlli da parte dell&#8217;autorità di Polizia Giudiziaria.
</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte territoriale ha ritenuto che l&#8217;intervenuto litigio con la moglie all&#8217;interno del domicilio condiviso ( e coatto per l&#8217;imputato) e la comunicazione dell&#8217;imminente allontanamento alla utenza 113 dovessero essere apprezzate unicamente riguardo al movente della condotta tipica, consistente nell&#8217;indebito allontanamento dall&#8217;abitazione, come tale incidente esclusivamente sul trattamento sanzionatorio in concreto applicato dal giudice.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se tuttavia la condotta in addebito viene apprezzata nel suo insieme, considerando cioè che l&#8217;imputato venne trovato fuori dall&#8217;abitazione in attesa dell&#8217;arrivo dei Carabinieri, prontamente informati della sua intenzione di volere andare in carcere, si deve necessariamente concludere per l&#8217;assenza di offensività concreta ex art. 49, comma 2 cod. pen. (Reato impossibile) atteso che in nessuno momento egli si è sottratto alla possibilità per gli addetti al controllo di effettuare le dovute verifiche, restando nelle immediate vicinanze del domicilio coatto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La stretta connessione tra comunicazione dell&#8217;imminente violazione del divieto di allontanamento, permanenza nel pressi del domicilio allo scopo di far rilevare l&#8217;allontanamento stesso e manifestazione dell&#8217;intento di volersi assoggettare ad un regime cautelare addirittura più rigoroso, determina l&#8217;irrilevanza dell&#8217;infrazione, non risultando, infatti, violata la <em>ratio</em> giustificativa del precetto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Così la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.</p>
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		<title>Garante Privacy: 1 milione e 900 mila euro di sanzioni riscosse nel primo semestre 2016</title>
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		<pubDate>Wed, 09 Oct 2019 09:13:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[Oltre 2.000 sanzioni contestate.1 mln e 900 mila euro di sanzioni riscosse e Questi i numeri del primo semestre 2016 per l&#8217;attività ispettiva del Garante Privacy. svolta anche in collaborazione con il Nucleo speciale Privacy della Guardi di Finanza attraverso la recente sottoscrizione del nuovo protocollo di intesa che rafforza l&#8217;attività di collaborazione tra le [&#8230;]]]></description>
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<p class="wp-block-paragraph">Oltre 2.000 sanzioni contestate.1 mln e 900 mila euro di sanzioni riscosse e </p>



<p class="wp-block-paragraph">Questi i numeri del primo semestre 2016 per l&#8217;attività ispettiva del Garante Privacy.  svolta anche in collaborazione con il Nucleo speciale Privacy della Guardi di Finanza attraverso la recente sottoscrizione del nuovo protocollo di intesa che rafforza l&#8217;attività di collaborazione tra le due istituzioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Primo semestre 2016, pertanto,segnato da un significativo incremento dell&#8217;attività sanzionatoria.  Le somme già riscosse dall&#8217;erario  sono state pari a circa 1 milione e 900 mila euro (con un aumento del 5% rispetto al primo semestre 2015). Le sanzioni contestate  sono state oltre 2.000 (con un aumento del 44% rispetto al primo semestre dello scorso anno). 37 sono state le segnalazioni all&#8217;autorità giudiziaria (+ 85% rispetto al primo semestre 2015) che hanno riguardato soprattutto casi di mancata adozione delle  misure minime di sicurezza,  le violazioni connesse al controllo a distanza dei lavoratori, l&#8217;inosservanza dei provvedimenti del Garante. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Gli accertamenti, svolti anche con il contributo delle Unità Speciali della Guardia di finanza, Nucleo speciale privacy,  hanno riguardato  numerosi e delicati settori: le grandi banche dati pubbliche (Agenzia delle entrate, Inps); il trasferimento dei dati in Paesi extra Ue da parte delle multinazionali; le società di car sharing (in particolare sui dati di geolocalizzazione dei clienti); i Caf; il marketing telefonico; la profilazione effettuata dalle società di ricerca del personale; gli investigatori privati; le concessionarie di autovetture.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel settore pubblico le criticità maggiori riscontrate sono quelle legate alla diffusione illecita di dati, soprattutto da parte delle amministrazioni comunali, mentre nel settore privato le violazioni  più frequenti riguardano  l&#8217;omessa o inidonea informativa ai clienti sull&#8217;uso dei dati, la mancata raccolta del consenso, l&#8217;inadeguatezza o la mancanza di misure minime di sicurezza, l&#8217;omessa notificazione al Garante.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il telemarketing e l&#8217;attività dei call center; i trattamenti dei dati effettuati dai patronati relativamente al 730 precompilato; le concessionarie di giochi on line; alcuni sistemi informativi dell&#8217;Istat; le società che si occupano di ristrutturazione del debito. Saranno invece alcuni dei  principali settori che verranno interessati dall&#8217;attività di accertamento del Garante per la protezione dei dati personali nei prossimi mesi. Nelle scorse settimane l&#8217;Autorità ha  infatti varato il piano ispettivo per il secondo semestre 2016 che prevede nuovi ambiti di intervento [doc. web n. 5408359].</p>



<p class="wp-block-paragraph">Oltre che i settori ricordati,  le ispezioni riguarderanno, come di prassi, anche le istruttorie avviate su segnalazioni,  reclami e  ricorsi dei cittadini;  la verifica dell&#8217;obbligo di notificazione; il rispetto delle norme sull&#8217;informativa e il consenso; l&#8217;adozione delle misure minime di sicurezza a protezione dei dati sensibili trattati da soggetti pubblici e privati.</p>
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